(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36  del
                         13 settembre 2017) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
 
  (Omissis) 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di
imprenditore e imprenditrice agricoli e di  impresa  agricola)  e  in
particolare l'art. 7; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
25 maggio 2017; 
  Visto il parere delle competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista  la  preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  di
adozione dello schema di regolamento del 12 giugno 2017, n. 624; 
  Visto  il  parere  favorevole,  con  osservazioni,  espresso  dalla
seconda Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2017; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 29  agosto  2017,  n.
933; 
  Considerato quanto segue: 
    1. la l.r. 45/2007 e' stata oggetto di modifiche  a  seguito  del
riordino delle funzioni amministrative attuato con la legge regionale
3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56); al fine di  adeguare  i  contenuti
del regolamento di attuazione alle nuove disposizioni della legge  le
norme regolamentari vigenti sono aggiornate; 
    2.  al  fine  di  garantire  adeguate  conoscenze   e   capacita'
professionali sono stati modificati i requisiti per il riconoscimento
della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)  tenendo
conto dell'esperienza  maturata  negli  anni  di  applicazione  della
vigente normativa; 
    3. i requisiti del tempo lavoro e  del  reddito  da  lavoro  sono
stati  aggiornati  per  tener  conto  dell'attuale  quadro  normativo
nazionale; 
    4. al fine di disciplinare nell'ambito dell'organizzazione  della
Regione i controlli sulla permanenza dei requisiti degli imprenditori
agricoli professionali sono previste specifiche disposizioni; 
    5. viene modificata la disciplina della procedura conciliativa in
caso di esito  negativo  dei  controlli,  al  fine  di  semplificarla
tenendo conto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.  241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi) in materia di comunicazione  dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 
    6. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al  vigente
testo regolamentare  e'  opportuno,  nel  rispetto  dei  principi  di
qualita'  della  normazione,  abrogare  il  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 18  febbraio  2008,  n.
6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge  regionale  27
luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e  imprenditrice
agricoli e di impresa agricola) e approvare un nuovo regolamento; 
    7. di accogliere il parere della seconda Commissione consiliare e
di adeguare conseguentemente il testo. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto (art. 7 della l.r. 45/2007) 
 
  1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione del
Capo II della legge regionale luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di
imprenditore e imprenditrice agricoli  e  di  impresa  agricola),  di
seguito denominata legge regionale.