(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 13 settembre 2017) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis) Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e in particolare l'art. 7; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 maggio 2017; Visto il parere delle competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 12 giugno 2017, n. 624; Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2017; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 933; Considerato quanto segue: 1. la l.r. 45/2007 e' stata oggetto di modifiche a seguito del riordino delle funzioni amministrative attuato con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56); al fine di adeguare i contenuti del regolamento di attuazione alle nuove disposizioni della legge le norme regolamentari vigenti sono aggiornate; 2. al fine di garantire adeguate conoscenze e capacita' professionali sono stati modificati i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) tenendo conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della vigente normativa; 3. i requisiti del tempo lavoro e del reddito da lavoro sono stati aggiornati per tener conto dell'attuale quadro normativo nazionale; 4. al fine di disciplinare nell'ambito dell'organizzazione della Regione i controlli sulla permanenza dei requisiti degli imprenditori agricoli professionali sono previste specifiche disposizioni; 5. viene modificata la disciplina della procedura conciliativa in caso di esito negativo dei controlli, al fine di semplificarla tenendo conto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 6. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al vigente testo regolamentare e' opportuno, nel rispetto dei principi di qualita' della normazione, abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e approvare un nuovo regolamento; 7. di accogliere il parere della seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto (art. 7 della l.r. 45/2007) 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione del Capo II della legge regionale luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), di seguito denominata legge regionale.